Vi piacerebbe disdire legalmente il Canone Rai? Leggete Questa Guida.

Per chi non lo sapesse…

21 febbraio 1938, articolo 1, e le sentenze della Corte costituzionale n. 535 del 12 maggio 1988 e della Corte di cassazione n. 8549 del 3 agosto 1993 prevedono il pagamento di una imposta per la «detenzione di apparati atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo»[1], che viene riscossa per tramite dello Sportello abbonamenti TV gestito in concessione dalla RAI per conto del Ministero delle Finanze.

Tale imposta, comunemente denominata canone o abbonamento, è nominale, ovvero intestata al detentore del o degli apparati, che pertanto ne può possedere sotto lo stesso abbonamento anche in luoghi diversi, mentre ne sono esonerate alcune particolari categorie[2] e le imbarcazioni da diporto non utilizzate per fini commerciali, in base all’articolo 449 del 27 dicembre 1997.

Vi sono due tipologie di abbonamento, dedicate rispettivamente all’uso familiare (abbonamento ordinario) e all’uso nell’esercizio di un’attività commerciale e a scopo di lucro diretto o indiretto (abbonamento speciale, deducibile dal reddito d’impresa), che prevedono diverse tabelle di costi e modalità di applicazione.

Alcuni esempi di detenzione di apparati atti o adattabili alla ricezione dei segnali radiotelevisivi:

* chi possieda un computer con scheda radio/TV;
* chi non abbia un’antenna, ma usi il televisore per guardare solo videocassette o DVD;
* chi abbia anche solo un videoregistratore con sintonizzatore collegato a un monitor;
* chi abbia preso a noleggio un televisore;
* l’affittuario di un appartamento immobiliato comprensivo di televisore, con o senza videoregistratore;
* chi possegga un televisore portatile o da auto;
* chi pur residendo all’estero detenga un apparato in Italia;
* eredi al decesso di un intestatario, salvo invio della disdetta o del trasferimento ad erede;
* detentori di apparati in aree destinate ad uso privato, nei locali di cui agli esoneri sopracitati.

Vi sono tuttavia dei casi particolari in cui il pagamento del canone non debba venir effettuato:

* componenti del nucleo familiare anagraficamente inteso nella propria residenza o dimora abituale e secondaria dell’intestatario dell’abbonamento;
* trasferimenti in casa di riposo: in tal caso è necessaria un’opportuna comunicazione[3];
* mancato possesso di un apparato atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.

La RAI indica nelle sue FAQ[4] anche tutte le modalità per richiedere variazioni ai dati dell’intestatario.

Curiosamente le modalità per la disdetta sono indicate nella FAQ dedicata alla sospensione temporanea.[5]

La S.O.S. Consumatori[6] ospita una pagina di domande e risposte che possono chiarire eventuali dubbi. Attenzione al fatto che nelle pagine si fa ancora riferimento all’URAR come ente riscossore mentre da qualche anno è attivo in sostituzione lo Sportello Abbonamenti TV (S.A.T.).

Al 2008 le tariffe del canone ordinario corrispondono a 106,00 euro per l’intero anno, ma vengono progressivamente ridotte in caso di abbonamenti aperti nei vari mesi dell’anno e possono essere dilazionate in varie modalità[7].

Per disdire l’abbonamento bisogna inviare l’apposita cartolina di cessazione che si trova nel libretto dell’intestatario, opportunamente compilata e ponendo attenzione ad indicare chiaramente il numero del vaglia da 5,16 Euro intestato a ” S.A.T., casella postale 22, 10121 Torino ” e riportante la causale «per disdetta canone numero di ruolo:» e il numero di ruolo del libretto.

Poiché per ogni variazione è necessario il libretto, in caso di smarrimento è possibile richiederne un duplicato.[8]

La Corte di cassazione ha, in diverse occasioni, chiarito la natura del canone di abbonamento radiotelevisivo, che “non trova la sua ragione nell’esistenza di uno specifico rapporto contrattuale che leghi il contribuente, da un lato, e l’Ente Rai, che gestisce il servizio pubblico radiotelevisivo, dall’altro, ma costituisce una prestazione tributaria, fondata sulla legge, non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio de quo” (Cass. civ. Sez. Unite, 20/11/2007, n. 24010)[9].

1 commento su “Disdire legalmente il Canone Rai!”
  1. Anche quest’anno mia suocera ha pagato l’abbonamento rai, pur non abitando più nella sua casa, ma in casa della figlia. Cosa bisogna fare per disdire l’abbonamento? Mi potete aiutare? Grazie tante
    Vincenza

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